IMU

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IMU 2023

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.

Delibera CC n. 10 del 08/04/2023. Approvazione aliquote IMU anno 2023

Aliquote:

9,80 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


1.00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

I terreni, e le abitazioni principali con le relative pertinenze, sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Download Regolamento

Si ricorda che:
- Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6


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IMU 2022

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2022.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2022.

Delibera CC n. 5 del 07/05/2022. Conferma Aliquote IMU - anno 2022 -

Aliquote:

9,80 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


1.00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

I terreni, e le abitazioni principali con le relative pertinenze, sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Download Regolamento

Si ricorda che:
- Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6


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IMU 2021

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2021.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2021.

Aliquote:

9,80 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


1.00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

1.00 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

I terreni, e le abitazioni principali con le relative pertinenze, sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Download Regolamento

Si ricorda che:
- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6




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IMU 2020

l comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:16 giugno 2020
Saldo: 16 dicembre 2020

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2020 sono:

9,80 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


1.00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

1.00 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

I terreni, e le abitazioni principali con le relative pertinenze, sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Download Regolamento

Si ricorda che:
- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6








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IMU 2019
Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2019 sono:

8,60 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


I terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola con relativa annotazione catastale e le prime case con le relative pertinenze, sono esenti da IMU con esclusione delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=G065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Download Regolamento

Si ricorda che:
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6

IMU 2018
Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:18 giugno 2018
Saldo: 17 dicembre 2018

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2018 sono:

8,60 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


I terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola e le prime case e le relative pertinenze sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.





IMU 2017
Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:16 giugno 2017
Saldo: 18 dicembre 2017

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2017 sono:

8,60 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


I terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola e le prime case e le relative pertinenze sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.


Ultimo aggiornamento: 08/10/2024, 16:00

Data:

21-11-2024

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