Testo
Premesso che:
• per le prestazioni di lavoro accessorio si devono intendere attività lavorative di natura meramente occasionale non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, ma mere prestazioni di lavoro con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative;
• che in base all'art. 70 del D. Lgs. 276/2003 come modificato dai commi 148 e 149 dell'art. 2 della legge 191/2009 gli Enti Locali possono utilizzare il lavoro occasionale e accessorio per: manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, verde pubblico e cimitero; lavori su immobili di proprietà comunale; eventi culturali; pubbliche affissioni; isola ecologica; vigilanza scuolabus e ingresso scuole; pulizia uffici; Continua a leggere
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